Art. 19.
(Ricorso).

      1. Il ricorso di cui all'articolo 18 contiene:

          a) l'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda e delle disposizioni che si presumono violate;

          b) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale e della controparte, ove sia nota;

          c) le misure richieste.

      2. Il ricorso è presentato dall'interessato o dalle rappresentanze sociali, organizzazioni o associazioni cui la legge riconosce la legittimazione ad agire in giudizio e reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione, nonché l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
      3. Il ricorso all'Autorità non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
      4. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte dalla legge, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio dell'Autorità.
      5. Il ricorso è inammissibile:

          a) se proviene da un soggetto non legittimato ai sensi del comma 2;

 

Pag. 25

          b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3;

          c) se difetta di taluno degli elementi indicati al comma 1 salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio dell'Autorità, entro quattordici giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.

      6. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato alla controparte entro tre giorni a cura dell'Ufficio dell'Autorità, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
      7. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese inerenti al ricorso, poste a carico della controparte o compensate per giusti motivi anche parzialmente.
      8. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il ricorso non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti, l'Autorità, anche prima della definizione del procedimento, prende i provvedimenti necessari per la cessazione del comportamento o della prassi discriminatoria, ovvero finalizzati alla revisione delle disposizioni che violano il principio di parità di trattamento.
      9. Nel procedimento dinanzi all'Autorità, la controparte e l'interessato hanno il diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 6 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale la controparte e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
      10. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto

 

Pag. 26

con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dalla controparte.
      11. Assunte le necessarie informazioni, anche mediante l'espletamento di perizia, l'Autorità, se ritiene fondato il ricorso, ordina alla controparte, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure, anche a titolo di risarcimento, necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
      12. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
      13. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dall'Autorità è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
      14. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
      15. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 11, le parti possono proporre opposizione con ricorso innanzi al tribunale. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
      16. Il tribunale provvede nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.
      17. In caso di inosservanza del provvedimento adottato dall'Autorità, il ricorrente o l'Autorità stessa, in nome e per conto, o a sostegno dell'interessato, possono adire il tribunale, che provvede nei modi di cui al comma 16.
      18. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dall'Autorità, è punito con la sanzione amministrativa
 

Pag. 27

del pagamento di una somma da 4.000 euro a 24.000 euro.